giovedì 5 gennaio 2017

FABRIZIO GREPPI: LE BOLLETTE DELL'ACQUA ARRIVATE SCADUTE NON SARANNO SOGGETTE A MORA



 QUESTO E' QUANTO E' STATO PUBBLICATO DAL SINDACO GREPPI SU " SEI DI CRESCENTINO SE" OGGI.

LE BOLLETTE IN RITARDO SPEDITE DALLE POSTE,  IN QUESTO CASO QUELLE DELL'ACQUA NON SARANNO SOGGETTE A MULTA.

IN QUESTI GIORNI LE POSTE STANNO RECAPITANDO QUELLE DEL GAS METANO,  LE SCADENZE VANNO DAL 20 GENNAIO E OLTRE,  IN QUESTO CASO FINALMENTE RECAPITATE IN TEMPO.









BOLLETTE SII ARRIVATE GIA' SCADUTE
ho parlato col Direttore della Società SII spa che gestisce l'acquedotto chiedendo di non applicare alcuna mora su eventuali ritardi del pagamento delle bollette in quanto recapitate in ritardo.
Ha concordato con me che la causa del ritardo di pagamento non è attribuibile all'utenza e quindi chi pagherà (nei giorni successivi al ricevimento della bolletta) sia pur in ritardo per ovvi motivi non vedrà alcun addebito nella successiva bolletta.
Vi allego comunque cosa recita il testo dell'art. 49 del REGOLAMENTO D'UTENZA di tutto

l'ATO 2
"SANZIONI PER "RITARDATO PAGAMENTO
Art. 49 - Penalità per ritardato pagamento
1. Nel caso in cui le bollette vengano pagate oltre la data di scadenza indicata, ma entro i successivi 10
giorni, all’Utente viene applicata una penale di ritardato pagamento, pari al valore derivante
dall’applicazione dell’interesse legale all’importo della fattura inevasa.
2. Trascorsi inutilmente i primi 10 giorni, a far data dal primo giorno successivo, per ogni giorno di
ritardato pagamento, sono addebitati, oltre alla penale indicata al comma 1 del presente articolo, una ulteriore
indennità pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, da calcolarsi sull’importo della fattura, fatto
salvo il maggior onere sostenuto dal Gestore per il recupero del credito anche tramite soggetti all'uopo
abilitati.
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3. In caso di ritardato pagamento oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura, dopo un ulteriore
preavviso minimo di venti giorni, il Gestore può sospendere il servizio sino a che venga effettuato il
pagamento, senza che tale sospensione liberi l’Utente dai suoi obblighi contrattuali, o gli dia diritto ad alcun
abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge.
4. La riattivazione della fornitura dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento delle
bollette inevase, del costo di riattivazione della fornitura stabilito in € 60,00 e degli altri oneri documentati
sostenuti dal Gestore per recuperare il credito.
5. Nei casi in cui non sia stata effettuata l’interruzione dell’erogazione, gli importi dovuti dall’Utente
moroso saranno addebitati di norma nelle fatture successive.
6. Nei casi di contratti di utenza relativi ad edifici in condominio o a consorzi di Utenti rispettivamente
i condomini o gli Utenti consorziati sono solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a
fronte delle somministrazioni effettuate e di quanto previsto ai comma 1 e 2 del presente articolo. "

Solo per info: chi paga una bolletta della SII in ritardo (A PARTE QUESTA ARRIVATA IN RITARDO) ma nei 10 giorni successivi deve pagare una penale pari all'interesse legale corrente che dal 1° gennaio è dello 0,1% (5 centesimi su 50 € di bolletta)
Comunque la cosa migliore da fare è chiedere l'addebito diretto in banca della bolletta o almeno, scrivendo una mail all'indirizzo customer.service@siispa.it o una PEC all'indirizzo: siispa@legalmail.it, chiedere di farsi spedire la bolletta al proprio indirizzo mail.

FABRIZIO GREPPI

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