Buongiorno,
ho letto con interesse la lettera del Dott. Garbarino e ne ho apprezzata
l’impostazione pacata e tecnica.
Con spirito costruttivo desidero portare all’attenzione del medesimo e di
tutti i lettori alcuni aspetti della vicenda importanti e forse ancora poco chiari.
Prendo spunto dalla cruciale domanda che solleva il Dott. Garbarino a
proposito della ragione (a parere del medesimo strana) per la quale l’area di
Trino non sia compresa tra quelle idonee.
Nel febbraio 2010 vide la luce il D.Lgs. 31/2010 (per quanto di nostro
interesse rileva l’art. 27) ed iniziarono gli studi per l’individuazione dell’area
su cui realizzare il deposito nazionale.
Nel 2015 venne definita (ma non pubblicata) la CNAPI, Carta Nazionale
Aree Potenzialmente Idonee:
https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-
ispra/2018/04/la-carta-nazionale-delle-aree-potenzialmente-idonee-cnapi-alla-
localizzazione-del-deposito-nazionale-dei-rifiuti-radioattivi-e-le-valutazioni-
dell2019ispra inizialmente secretata e resa pubblica solo il successivo
5/1/2021: essa contemplava 67 siti potenzialmente idonei. Tra essi non era
compreso il Comune di Trino.
Ai sensi dell’art. 27, comma 4 in allora vigente, SOGIN diede corso nel
novembre 2021 al cosiddetto Seminario Nazionale, step codificato del
procedimento di individuazione del sito.
A detto evento chiese e ottenne di partecipare anche il Sindaco di Trino,
pur non rientrando tale Comune tra quelli compresi nella CNAPI.
Fu in quell’occasione che costui esternò l’idea, originalissima e inedita,
della possibilità di autocandidare il Comune di Trino per la realizzazione del
sito: lo si ricava in particolare dalle trascrizioni del giorno 15/11/2021 da
pagina 115 a pagina 119 e dal video Seminario Nazionale – Sessione Piemonte
(youtube.com) dal minuto 5:13:15 al minuto 5:24:18.
Tale guizzo rimase nei fatti un mero proposito sino a quando andò al
Governo il partito di cui è esponente anche il Sindaco di Trino che, da quel
momento in avanti, iniziò a coltivare in modo continuativo e più concreto la
realizzazione del progetto.
Costui chiese e ottenne di essere interrogato dalla Commissione Ambiente
del Parlamento nella seduta dell’8/11/2023, ivi riproponendo l’idea
dell’autocandidatura: rimando in merito all’intervento dal minuto 02:11 al
minuto 10:58 rinvenibile al sito qui di seguito indicato:
www.webtv.camera.it/evento/23694
In data 13/12/2023 è stata pubblicata la CNAI (Carta Nazionale delle Aree
Idonee): nemmeno essa comprende Trino tra i 51 siti definitivamente
giudicati idonei dagli esperti.
Per questo, non a caso, il D.L. 181 del 27/11/2023 (GU del 9/12/2023) ha
recepito e tradotto in legge, attraverso la creazione dell’istituto anomalo ed
innovativo dell’autocandidatura, la volontà del Sindaco del Comune di Trino di
proiettare in quella direzione il proprio territorio.
Tale Decreto Legge conteneva tuttavia un vizio tale da inficiare il progetto
politico del Governo e del Sindaco di Trino: non teneva infatti conto del fatto
che il Sindaco di Trino avrebbe potuto nel divenire “lavorare” sui vincoli di
tipo amministrativo presenti sul territorio (rimuovendoli o rimodulandoli ad
hoc) ma in nessun modo avrebbe potuto superare i criteri ostativi
(tecnicamente definiti CE, ovvero “criteri di esclusione”) fissati da ISPRA,
cioè le condizioni in presenza delle quali non può essere realizzato il sito su un
certo territorio e su quello specifico territorio in modo particolare.
Tra essi almeno due criteri di esclusione (ma secondo gli esperti in tutto
ben cinque) rendevano e rendono in modo evidente il territorio di Trino
oggettivamente ed insuperabilmente inidoneo ai sensi della Giuda Tecnica 29
INSPRA: https://www.isprambiente.gov.it/files/nucleare/GuidaTecnica29.pdf
Si tratta, quantomeno, della condizione ostativa relativa alla presenza di
falde superficiali (criterio di esclusione CE10) e di quella relativa alla presenza
di una falda capace (criterio di esclusione CE03).
Situazione concrete pacificamente e incontrovertibilmente caratterizzanti il
territorio di Trino.
Con questo penso si dia risposta chiara e definitiva al rilevante quesito
sollevato dal Dott. Garbarino. Per i non addetti ai lavori: ISPRA sta per
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è stato
istituito con la legge 133/2008, ente pubblico di ricerca, dotato di personalità
giuridica autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale,
amministrativa, patrimoniale e contabile.
Non persone qualunque ma scienziati con competenze specifiche in
materia.
Se rispetto al secondo, precitato criterio di esclusione si può intavolare un
contraddittorio scientifico sul grado di insidiosità e attualità (in termini di
concreta probabilità di verificazione) del pericolo, rispetto alle falde acquifere
affioranti non sussiste margine di replica: sono innegabilmente presenti appena
sotto la superficie, in estate lo si rileva persino scavando un buco a mano.
E sul punto la GT 29 ISPRA afferma in modo categorico che: “La
prossimità di acque del sottosuolo, nelle loro variazioni di livello stagionali e
non stagionali conosciute, può ridurre il grado di isolamento del deposito e
favorire fenomeni di trasferimento di radionuclidi verso la biosfera. Per lo
stesso motivo sono da escludere le aree con presenza di sorgenti e di opere di
presa di acquedotti” (CE10 cit.).
In questo quadro oggettivo, nelle settimane successive alla pubblicazione
del D.L. la comunità locale è insorta a tutti i livelli con un movimento di
opinione che ha messo in luce – agli occhi del Sindaco e del Governo – il vizio
del Decreto Legge, così determinando i decisivi emendamenti apportati in sede
di conversione: https://www.ilsecoloxix.it/basso-
piemonte/2024/01/15/news/sito_nucleare_a_trino_la_curia_in_campo_rischi_p
er_la_salute_e_per_lambiente-13995884/
Focalizzata, a quel punto (nelle due settimane successive alla
pubblicazione del Decreto Legge), l’ostatività insuperabile di almeno due (e
fino a cinque) criteri di esclusione ISPRA, il 27/12/2023 il Sindaco di Trino ha
elaborato il “piano B” inviando una specifica richiesta di modifica del D.L. in
sede di conversione.
Ha espressamente chiesto di introdurre la “modifica della modifica”
consistente in “modifiche progettuali” tali da superare le ragioni tecniche
ostative caratterizzanti il territorio (si trova così annacquata, nel mezzo di altre
parti irrilevanti, la decisiva proposta di modifica in parola: cfr. pag. 4
documento allegato alla presente in formato pdf).
Come prevedibile, in sede di conversione il Parlamento ha quindi recepito
il suggerimento del Sindaco di Trino, sicché oggi il nuovo (ed allo stato
pericolosamente definitivo) art. 5 bis del D.Lgs. 31/2010 sul punto recita
espressamente: “In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree
autocandidate non presenti nella proposta di CNAI possano essere
riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o
sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate
modifiche al progetto preliminare del Parco Tecnologico”.
Ciò rendeva a quel punto concretamente realizzabile il disegno del Sindaco
di Trino e del Governo, mediante un radicale capovolgimento di quello che nel
corso degli anni era stato l’iter amministrativo, basato sugli st
udi volti apervenire all’individuazione delle aree potenzialmente idonee prima (CNAPI),
e di quelle sicuramente idonee in sede di pubblicazione della CNAI: in questi
termini, purtroppo, la prospettiva cessava d’essere quella d’individuare ex ante
un territorio adatto al progetto, per lasciare lo spazio all’innovativo e
insidioso criterio di “adattamento del progetto al territorio” ex post.
E’ indubbio che in questo scenario si possa affermare che l’ultima parola
sull’idoneità spetti a SOGIN (e agli altri Enti), ma SOGIN dipende dal
Governo e, per sua natura, ne attua gli indirizzi: interamente partecipata
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sogin opera in base agli indirizzi
strategici del Governo italiano:
https://www.sogin.it/it/grupposogin/chisiamo/Pagine/default.aspx
Non proprio un modello esemplare di terzietà in una situazione incresciosa
di questo tipo.
Spero così di aver chiarito il quadro storico e normativo contribuendo ad
una analisi che – concordo – non deve essere ideologica e inquinata da
pregiudizi, ma nemmeno inquinata da manovre politiche come quelle sopra
descritte.
Ben venga il (tardivo e sbagliato nelle forme, purtroppo) ravvedimento del
Dott. Pane e della sua giunta. Ravvedimento per nulla spontaneo dal momento
che erano già in corso di stesura ricorsi al TAR potenti che avrebbero portato
tutti i nodi al pettine. C’è solo da sperare che gli strafalcioni giuridici che
contraddistinguono l’ultima Delibera (di revoca della precedente) non siano
stati studiati a tavolino per rimettere successivamente in pista il pernicioso
progetto di realizzare un’opera così complessa, delicata e definitiva in un’area
contrassegnata da molteplici e innegabili condizioni ostative certificate da
ISPRA.
Saluti cordiali al blogger ed a tutti i lettori
Torino, 15 marzo 2024
Gian Maria Mosca
Visto quello che scrive l’avvocato (e dai documenti in effetti è proprio così) allora avevano veramente costruito tutto a tavolino.
RispondiEliminaFa paura vivere in uno Stato così. Uno si aspetta che certe cose da noi non possano succedere e invece guarda cosa può fare la politica. A lei blogger non preoccupa tutto questo?
Che cosa publica ste cose che non interessa a nussuno ormai sto blog politico bisogna chiuderlo che tanto e già mezzo morto così
RispondiEliminadifatti il post e' stato letto da 435 persone interessate e anche da un senza testa come lei, che forse non capisce una beata minchia
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